In Toscana è stato dato il via libera ad un piano triennale per l’abbattimento del cinghiale e del capriolo, animali che stanno crescendo senza controllo e minano la produzione agricola locale.


Riportiamo qua sotto i 10 punti fondamentali della delibera che abbiamo preso al Tirreno in data 04 febbraio 2016

1. DUE TIPI DI AREE DI CACCIA AL CINGHIALE IN TOSCANA

Dall’entrata in vigore della legge la Regione si prende 90 giorni di tempo per definire un piano faunistico venatorio dove saranno individuati nuovi confini delle aree vocate e delle aree non vocate. Le aree vocate sono quelle porzioni di territorio destinate ad una gestione conservativa di una o più specie di ungulati. In queste zone il numero dei cinghiali non può superare i 2,5 soggetti ogni 100 ettari alla chiusura della stagione venatoria.
Mentre le aree non vocate sono tutte quelle superfici agricole danneggiate o potenzialmente danneggiabili dagli ungulati. In queste zone la gestione della specie non mira alla conservazione e l’intervento si rende necessario per limitare i danni.

2. NELLE AREE NON VOCATE
 
Ogni anno la giunta regionale dovrà approvare un piano di prelievo selettivo “a scalare” per le aree non vocate minacciate dagli ungulati. Inoltre, dopo 30 giorni dalla sua entrata in vigore la legge prevede che per daino, cervo capriolo e muflone il piano di prelievo sia definito stabilendo che la densità della popolazione da cacciare sia pari al 70 per cento di quella media censita l’anno prima nelle aree vocate confinanti. Invece, per i cinghiali - molto più numerosi - il piano di prelievo si calcola considerando come consistenza delle popolazioni la media delle densità di abbattimento ottenuta l’anno prima nelle aree vocate confinanti.

3. QUANDO SI CACCIA
 
La giunta regionale, previo parere dell’Ispra, approva ogni anno il calendario venatorio per le aree non vocate indicando i periodi e gli orari di caccia. Allo scopo di prevenirli, la Regione terrà di conto dei periodi dell’anno in cui si manifestano maggiormente i danni da ungulati.

4. COME SI CACCIA
 
La caccia al cinghiale in toscana deve avvenire con assegnazione “a scalare” ed esclusivamente da appostamento e non “alla cerca” né con l’utilizzo di cani (salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti). Si utilizzano armi a canna rigata, dotata di ottica o mediante arco da almeno 40 libbre di potenza per il prelievo del capriolo e 50 libbre di potenza per le altre specie. L’accesso al punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti vengono scelti dal cacciatore all’interno dell’area di prelievo definita dall’Atc.

5. CHI PUO’ CACCIARE
 
Nelle aree non vocate, suddivise in settori di prelievo, possono partecipare alle battute gli iscritti all’Atc un possesso di abilitazione per le specie di riferimento, i proprietari del fondi agricoli iscritti all’Atc e, nei territori di competenza, i titolari e gli ospiti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristica-venatorie in possesso di abilitazione o accompagnati da personale abilitato. I cacciatori debbono indossare abiti ad alta visibilità.

6. DEROGHE PER IL CINGHIALE
 
Per il cinghiale, solo nelle aree non vocate e nei periodi e negli orari stabiliti dalla Regione, è consentita la caccia in forma singola “alla cerca” o con la tecnica “della girata” secondo i modi stabiliti dall’Ispra.
 
7. INTERVENTI DI CONTROLLO
 
Se i danni alle colture e ai terreni permanessero, la Regione, previo parere dell’Ispra e in presenza di una documentazione attendibile, oltre ai metodi “ecologici” si impegna ad approvare piani di controllo con validità triennale che prevedano l’uso di attuativi, fari e luci, tecniche di caccia basate sull’aspetto.
 
8. CACCIA NELLE AREE VOCATE
 
Nelle aree vocate la presenza degli ungulati viene mantenuta ed è a carico dei gestori di tali zone. I piani di caccia sono regolati nel rispetto del calendario venatorio (articolo 7 legge regionale 10/2002).
 
9. VALORIZZARE LA CARNE
 
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge gli Ambiti territoriali di caccia dovranno realizzare (a proprie spese) almeno un centro di sosta ogni 2.500 ungulati abbattuti. I centri di sosta devono essere a disposizione dei cacciatori. Le Atc dovranno anche predisporre degli accordi specifici con i centri di lavorazione delle carni per la cessione dei capi cacciati.
 
10. LE MULTE
 
Per ogni capo di muflone, cinghiale, cervo, daino e capriolo abbattuto per chi non è in regola è prevista una multa che varia da 1.030 a 6.180 euro.